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Il Notaio informa che, ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 89 del 1913, come modificato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nei limiti consentiti dalla legge, può prestare il suo ministero in tutto il territorio del distretto della Corte di Appello di Bologna. Il distretto della Corte di Appello di Bologna comprende il territorio dei circondari dei Tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

Si riceve anche il sabato e la domenica su appuntamento.

Nessuna riflessione sulla funzione notarile può essere intrapresa senza mutuare qualche riflesso dai concetti di sicurezza, certezza e libertà.
Nessuna libertà è possibile senza la certezza che il diritto, inteso come geometria sociale e strumento di parificazione, sia applicato secondo criteri di rigore e stabilità.
Nessuna sicurezza - sociale e civile - è possibile senza questa certezza.
E laddove non c’è sicurezza non c’è libertà.
È appunto questo il proprium della funzione notarile, ieri come oggi, ossia quello di generatore di libertà, in quanto garante di certezza e tutore di sicurezza.
Soprassiede a questa funzione la difesa dell’apparato valoriale portato dalla verità, intesa come veicolo necessario di certezza, di sicurezza e, per l’appunto, di libertà.
Il notaio, investito della pubblica funzione, è chiamato a garantire la verità degli atti giuridici che si svolgono per mezzo del suo ministero e ad assicurare adeguatezza legale alla volontà dei soggetti.
Il notaio è pubblico ufficiale proprio in quanto di rilevanza pubblica sono i valori tutelati mediante la sua funzione; ed in questo statuto di ”pubblicità” della funzione notarile risiede il senso più profondo della sua utilità, che nutre tutte le diversità del tessuto sociale dei valori di condivisione, equità e “libertà”.

 


 

 

 

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